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Pubblicata l’ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca che fissa le date della prima e della seconda sessione 2022 degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. All'interno delle sessioni d'esame si terranno anche le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione Legale, previste dall’articolo 11, c. 1, del Decreto n. 63/2016.
Ai sensi dell’art. 6 della suddetta Ordinanza “In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza”
I candidati agli esami di Stato dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Informativa n. 11/2019 - Validità temporale del tirocinio ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato
Tirocinio contestuale agli studi - Conteggio dei crediti formativi attribuiti all'esame di laurea
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016 il Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
Il Codice Deontologico della Professione, attualmente vigente, impone al Dominus nel tirocinio di concordare con il Tirocinante un rimborso delle spese forfettario sin dall'inizio del periodo di pratica professionale ferma restando la possibilità di riconoscere ulteriori somme a titolo di borsa di studio.
Nell'area istituzionale del CNDCEC, alla sezione "Norme per la professione", sono disponibili tutte le convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini territoriali, in esecuzione della Convenzione quadro 2014 tra il CNDCEC e il MIUR
La verifica dei requisiti ai fini dell'esonero della prima prova scritta deve essere effettuata da ciascun Ateneo nell'ambito della propria autonomia. Questo è quanto chiarito dal Ministero dell'Università in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale, con la nota inviata in data 11 novembre 2011.