Visti di conformità – Garanzie e coperture

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 Gentili colleghi,

  In riferimento alla circolare n. 7 del 26 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “Visti di conformità – Garanzie e coperture”, si comunica quanto segue:

  - è necessario adeguare il massimale di polizza ad euro 3.000.000 prima dell’apposizione del visto di conformità. Si segnala che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (13/12/2014) 

- il Professionista è tenuto a trasmettere tempestivamente alla DRE copia del rinnovo della polizza assicurativa o attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la PEC;

- in caso di associazione professionale, seppur i requisiti (partita iva e abilitazione alla trasmissione telematica) sussistano in capo all’associazione stessa, si ricorda che l’abilitazione al rilascio del visto di conformità è personale. Di conseguenza è necessario indicare nella polizza dello studio associato il nominativo dei Professionisti abilitati al rilascio del visto.

 Per quanto concerne il visto di conformità sui modelli 730 precompilati, la norma prevede  l’estensione della garanzia  al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Per cui  Il professionista che  deve apporre il visto di conformità è tenuto ad integrare la polizza assicurativa con la previsione esplicita di copertura del nuovo rischio.

É stato, altresì, chiarito come i soggetti che non intendano apporre il visto sui modelli 730 pre-compilati "non sono tenuti a integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio".     

 

La copertura assicurativa richiesta per l’apposizione del “visto IVA” e del “visto crediti tributari”, non dovrà quindi necessariamente contenere una specifica previsione in materia di visto sul 730 pre-compilato, qualora non si intenda svolgere tale ultimo tipo di attività, ma dovrà necessariamente essere adeguata al massimale di polizza pari ad euro 3.000.000,00*.