Rapporti con Ordine, Consiglio di disciplina e Consiglio nazionale

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Il terzo comma dell’articolo 29 del Codice Deontologico dispone che il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo Pec, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.

Il quarto comma prevede inoltre che il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.

La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi, ex art. 22, terzo comma, del Codice delle Sanzioni.

Consulta il Codice Deontologico