Amministrazione Trasparente

Il D.Lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni (PA) l’obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all’allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle PA della legalità e della trasparenza. Va peraltro sottolineato che il disposto di cui all’art. 2, comma 2 bis del D.L.101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, prevede espressamente che: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

L’allegato 1 al D.Lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto, in quanto relative ad istituti non applicabili agli Ordini e ai Collegi Professionali (es.: OIV, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate), oppure non presenti nel caso del nostro Ordine.

Con Delibera n. 777/2021 l'ANAC ha deliberato delle semplificazioni per gli Ordini e i Collegi Professionali.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, con l’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione ha recepito le prescrizioni e le indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione ed alle scadenze previste, sia in riferimento all’articolazione della Sezione “Amministrazione Trasparente”, che è stata realizzata sul sito istituzionale dell’Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, nella misura in cui esse risultano compatibili con le peculiarità sopra evidenziate.