CNDCEC

COMUNICATO STAMPA DEL CNDCEC

REGISTRO REVISORI, AGLI INATTIVI POSSONO ESSERE CONFERITI GLI INCARICHI DIVERSI DALLA REVISIONE LEGALE

Arriva la risposta della Ragioneria generale dello Stato ad una nota del Consiglio nazionale dei commercialisti sulla materia. Soddisfatto Longobardi

Roma, 9 giugno 2015 – L’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge. Agli inattivi possono quindi essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale. E’ la conclusione alla quale arriva la Ragioneria generale dello Stato nella risposta fornita ad una nota del Consiglio nazionale dei commercialisti del 30 aprile scorso, nella quale la categoria sosteneva che i richiami normativi al revisore iscritto nel registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, a prescindere dalla status di revisore attivo o inattivo.
LETTERA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

 

 

 “E’ indubbio – scrive nella sua risposta ai commercialisti il Ragioniere generale dello Stato – che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l’iscrizione alla sezione degli attivi. L’assenza nell’ordinamento di qualsiasi limite all’attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto”. La ragioneria generale dello Stato sottolinea inoltre come “l’introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi”. Per questi motivi la Ragioneria arriva ad affermare il principio secondo il quale “l’Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera soggettiva senza una corrispondente previsione di legge”. Ragione per cui “ai sensi delle disposizioni vigenti, al revisore inattivo possono essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale”.

 

Ad ogni modo, la Ragioneria invita enti o organi che conferiscono incarichi a “esercitare tutta la prudenza necessaria nell’individuazione dei revisori”. Ciò sia perché “è noto che il registro è diffusamente popolato, per ragioni storiche, da soggetti talvolta privi di adeguati requisiti di studio e di professionalità”, sia perché “il proliferare delle disposizioni che interessano i revisori legali appare caratterizzato da elementi di disorganicità”.

Soddisfazione per la posizione della Ragioneria generale dello Stato viene espressa dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi. “La risposta fornitaci dalla Ragioneria – afferma – fa finalmente chiarezza su una questione che aveva generato molta incertezza e accoglie in pieno la lettura della norma da noi prospettata. Giudico anche molto condivisibile il passaggio della nota nel quale la Ragioneria fa riferimento alla presenza nel Registro di soggetti a volte privi degli adeguati requisiti di studio e professionalità. E’ un tema vero, al quale i commercialisti forniscono una risposta con le loro competenze. Tutte le attività riconducibili alla sfera della revisione legale, sia quelle relative agli iscritti attivi che a quelli inattivi, formano oggetto della nostra professione. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo e dunque non esaustivo, a quelle di componente del collegio sindacale, attestatore dei piani di risanamento, attestatore di effettività dei costi sostenuti, certificatore delle domande per accedere ad agevolazioni fiscali. Siamo noi a fornire quelle garanzie di professionalità sulle quali la Ragioneria invita giustamente a fare attenzione, anche in considerazione del fatto che i nostri iscritti sono ormai da anni tenuti a rispettare scrupolosamente gli obblighi di formazione permanente in questa determinante attività della nostra professione”.